STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE ABRUZZO WORLD CLUB




TITOLO 1 - L'ASSOCIAZIONE

Art. 1) E' costituita l'Associazione ABRUZZO WORLD CLUB, associazione culturale senza fine di lucro, di seguito indicata come Associazione, con sede legale in L'Aquila, Via Lussemburgo n. 58. E' facoltà dell'Associazione aprire altre sedi in altre città , anche all'estero, nelle quali può eventualmente essere ubicato il domicilio fiscale. Variazioni nella sede legale o nel domicilio fiscale comporteranno l'automatico adeguamento dei dati indicati nel presente articolo.

Art. 2) L'Associazione è apolitica ed apartitica, è costituita con la veste legale prevista dall'Art. 36 e seguenti del Codi-ce Civile; non ha fini di lucro ma può, eventualmente, esercitare attività classificate come commerciali ai sensi delle disposizioni di legge relative alle Associazioni no-profit, e degli enti non commerciali ed in particolare nel rispetto delle norme del D. Lgs. N.460 del 04.12.1997.

Art. 3) L'Associazione si propone l'organizzazione, la promozione e l'attivazione di servizi, di scambi commerciali, di manifestazioni, fiere, convegni, nel settore culturale e ricreativo, con particolare riferimento a tutto ciò che attiene la regione Abruzzo nel suo complesso, nei molteplici aspetti storici culturali, paesaggistici, turistici; alla divulgazione della cultura e dei prodotti abruzzesi nel mondo, in particolare, a favore degli emigrati all'estero. L'Associazione curerà la produzione e distribuzione di testi, pubblicazioni, stampati, manuali, libri, ecc., con tutti i mezzi idonei, ed in particolare avvalendosi di tecnologie informatiche e telematiche. L'Associazione presterà servizi ai propri soci al fine di diffon-dere sempre più nel mondo l'immagine dell'Abruzzo, terra di grandi tradizioni storiche, culturali ed ambientali. Tali iniziative intendono altresì favorire:

a) L'arricchimento del patrimonio culturale dei soci;

b) La partecipazione dei soci e dell'Associazione a convegni, congressi, gruppi di lavoro, attività formative o di ag-giornamento, viaggi, esposizioni in altre città e nazioni, anche con il patrocinio degli Enti Pubblici territoriali;

c) La promozione di attività similari nel luogo di residenza o domicilio dei soci.

Oltre a quanto sopra l'Associazione potrà avviare qualunque altra attività ritenuta valida al raggiungimento dei fini sociali indicati nel presente articolo.

TITOLO 2 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 4) Il Patrimonio sociale è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che verranno di proprietà dell'Associazione;

b) da contributi finalizzati, lasciti e donazioni.

Art. 5) L'Associazione può acquistare a titolo gratuito od oneroso qualunque bene o servizio necessario al raggiungi-mento dei fini sociali, possedendo ed amministrando:

a ) le quote di iscrizione all'Associazione;

b ) i contributi e le sovvenzioni di enti pubblici, privati e di chiunque intenda concederli.

L'Associazione può inoltre contrarre mutui, acquistare, locare, possedere ed amministrare:

a) i locali della sede sociale;

b) i beni mobili e gli immobili necessari per il raggiungimento dei fini sociali;

c) autovetture e qualunque altro mezzo di trasporto ritenuto necessario;

d) i beni patrimoniali.

Art. 6) Non avendo L'Associazione personalità giuridica, eventuali beni da iscrivere in pubblici registri saranno intestati all'Associazione nella figura del Presidente pro-tempore.

TITOLO III - I SOCI

Art. 7) L'iscrizione all'Associazione è libera. Possono aderirvi le persone fisiche, i legali rappresentanti di persone giuridiche, sia riconosciute sia non riconosciute, di qualunque nazionalità. L'iscrizione è subordinata alla presentazione di domanda al Presidente ed al versamento della quota fissa annualmente quantificata dal Consiglio Direttivo. E' possibile per il Presidente conferire, a persone particolarmente meritevoli, la qualifica di socio onorario previa delibera del Consiglio Direttivo. I soci onorari rimangono iscritti fino ad eventuali dimissioni e non devono versare quote di iscrizione.

Art. 8) Tutti i soci sono iscritti per un solo anno e devono direttamente rinnovare l'iscrizione entro il 31 dicembre di ogni anno; trascorsa tale data il socio si intende dimissionario e per essere riammesso dovrà ripresentare apposita domanda.

Art. 9) Il Presidente è l'organo preposto all'ammissione di nuovi soci, sulla base delle indicazioni generali predisposte dal Consiglio Direttivo; la domanda, scritta od orale, si intende accettata con la consegna o l'invio, al nuovo socio, della tessera sociale. La mancata accettazione di una richiesta di iscrizione dovrà essere motivata al Consiglio Direttivo da parte del Presidente, ma non all'interessato.

Art. 10) Nessun socio può esprimere pareri, opinioni, od assumere obbligazioni per conto dell'Associazione, se non formalmente autorizzato dal Presidente. Il controllo sull'operato dei soci, sia esso amministrativo, etico o disciplinare, è competenza del Collegio dei Probiviri, che può agire su segnalazione del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Se-gretario Generale, di soci, di esterni all'Associazione e di propria iniziativa.

Art. 11) I soci possono dirigere particolari settori dell'Associazione su incarico del Presidente, che conferirà tale incarico tenendo presente specifiche competenze del socio; la nomina può essere revocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, qualora il socio non adempia a quanto richiesto o non sia in grado di svolgere l'incarico affidato.

Art. 12) La qualità di socio si perde per mancato rinnovo dell'iscrizione, per dimissioni o per indegnità, decretata dal Presidente su delibera del Collegio dei Probiviri. La quota o contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, essa non è rivalutabile.

Art.13) In caso di dimissioni di un socio è facoltà del Presidente stabilire se queste debbano decorrere dal giorno della presentazione o da un periodo successivo, perché l'abbandono improvviso da parte del socio dimissionario potrebbe provocare danni alle attività ed all'immagine dell'Associazione. Il socio che rifiuta di adempiere ai propri compiti a se-guito di rinvio dell'accettazione delle dimissioni può essere denunciato per i danni arrecati all'Associazione.

TITOLO IV - GLI ORGANI SOCIALI

Art. 14) Gli organi sociali sono:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Presidente;

c) il Consiglio Direttivo;

d) il Segretario Generale;

e) il Collegio dei Probiviri.

Art. 15) L'Assemblea generale dei soci è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti all'Associazione. Tutti i soci hanno diritto al voto nelle riunioni dell'Assemblea generale, purchè maggiorenni, in regola con l'iscrizione e con il versamento delle quote alla data del 31 dicembre. In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, è ammessa la delega scritta ad altro socio avente diritto al voto; vige il principio del voto singolo ai sensi dell'Art. 2532 comma 2 del Co-dice Civile.

Art. 16) L'Assemblea dei soci è sovrana. Essa è convocata in via ordinaria dal Presidente una volta l'anno per informa-re i soci dell'andamento dell'attività sociale, mentre ogni quattro anni viene convocata per l'elezione del Consiglio del Direttivo. In via straordinaria è convocata dal Presidente per deliberare eventuali modifiche statutarie, lo scioglimento dell'Associazione, la destinazione dei beni sociali in caso di scioglimento, o per discutere altri gravi od importanti ar-gomenti. La convocazione straordinaria viene anche disposta, d'obbligo, quando lo richieda la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo od almeno i ¾ dei soci aventi diritto al voto.

Le assemblee sono convocate almeno quindici giorni prima della data di svolgimento con avviso scritto da affiggere nella sede sociale , oppure a mezzo stampa.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con un numero di presenti pari alla metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, cioè trascorse ventiquattro ore dalla prima convocazione, con qualunque numero di presenti. Le deliberazioni sono comunque assunte con la maggioranza della metà più uno dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 17) Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, è l'unica persona abilitata ad esprimere ufficial-mente le volontà sociali nonché ad assumere obbligazioni per conto dell'Associazione. Rimane in carica quattro anni, con mandato rinnovabile, viene eletto dal Consiglio Direttivo. La nomina avviene in prima votazione con la maggioranza di almeno ¾ dei soci aventi diritto, nelle successive votazioni con la metà più uno dei presenti.

L'incarico è finalizzato alla gestione manageriale dell'Associazione, con conseguente operato diretto del Presidente per l'incremento massimo qualitativo e quantitativo delle attività sociali, impegno dello stesso nello studio e visita a mani-festazioni ed attività similari in altre città, regioni o nazioni, al fine di acquisire tutte le opportune conoscenze in merito ed assumere utili contatti con enti, associazioni, società, imprese e ditte.

In caso di temporaneo impedimento all'esercizio delle sue funzioni, oppure in caso di giustificata assenza alle riunioni degli organi statutari, deve delegare a sostituirlo il membro del Consiglio Direttivo più anziano nell'iscrizione all'Associazione.

Art. 18) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da altri cinque membri. Approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, delibera in merito all'avviamento delle procedure amministrative atte ad assicurare lo svolgimento delle attività sociali ed all'acquisizione dei beni e servizi necessari al raggiungimento degli scopi statutari, quantifica annualmente le quote di iscrizione.

Viene convocato dal Presidente almeno tre giorni prima della riunione, mediante lettera o fonogramma. Il Consiglio Di-rettivo è validamente costituito con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e delibera con la maggioranza della metà più uno dei presenti. In caso di rifiuto di convocazione da parte del Presidente è ammessa l'autoconvocazione su richiesta di almeno tre membri.

Il membro del Consiglio Direttivo assente ingiustificato a due riunioni consecutive, oppure dimissionario, od anche espulso, viene dichiarato decaduto e sostituito mediante deliberazione della prima Assemblea ordinaria dei soci utile. Nel periodo Intermedio il Consiglio Direttivo continua regolarmente ad operare, purchè il numero totale dei membri in carica non sia inferiore a tre, nel qual caso è data facoltà al Consiglio Direttivo di cooptare entro l'anno i membri mancanti. Nelle delibere di impegno di spesa il Consiglio Direttivo deve sempre tenere conto delle disponibilità di bilancio.

Art. 19) Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo fra i propri membri e rimane in carica per tutta la durata del mandato dello stesso Consiglio Direttivo. E' preposto all'esecuzione materiale delle attività amministrative inerenti la vita dell'Associazione, con la collaborazione di altri soci. Firma atti interni relativi alla gestione amministrativa dell'Associazione e su formale autorizzazione del Presidente può eventualmente firmare anche atti aventi rilevanza esterna. Esso può avere anche altri incarichi nell'Associazione, sulla base di sue competenze o per specifiche esigenze sociali.

Art. 20) Il Collegio dei Revisori dei Probiviri è composto da due membri designati dal Consiglio Direttivo, ad esso appartenenti, e dal Presidente. A questo Collegio è affidato l'esame e la decisione su qualunque vertenza tra soci e Asso-ciazione, nonché l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci. Il Collegio rimane in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo; viene convocato dal Presidente almeno tre giorni prima della riunione, anche per telefono. In caso di necessità si può riunire anche mediante autoconvocazione concordata dai due membri designa-ti,oppure su richiesta di tre membri del Consiglio Direttivo.



TITOLO V - LA GESTIONE FINANZIARIA



Art. 21) L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare; il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, predisposti dal Presidente con la collaborazione del Segretario Generale, vengono approvati dal Consiglio Direttivo entro il 30 gennaio di ogni anno.

Art. 22) Secondo i dettami degli artt. 17 e 18 il Presidente è l'organo preposto alla gestione amministrativo-contabile dell'Associazione; dispone direttamente acquisti di servizi e beni ritenuti necessari per il raggiungimento dei fini sta-tutari fino all'importo unitario di lire tre milioni; mentre per gli impegni di spesa di importo superiore a tre milioni deve avere la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo. In caso di impegni di spesa di valore unitario superiore al tre milioni dovrà procedere all'acquisizione di almeno tre preventivi, da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo.

Art. 23) Oltre a tutti registri previsti dalle norme tributarie ed amministrative, l'Associazione è obbligata alla tenuta dei seguenti libri:

a ) il giornale di cassa delle entrate e delle uscite;

b ) il libro verbali delle assemblee;

c ) il libro delle delibere del Consiglio Direttivo e dei Probiviri;

d ) il libro degli inventari.

Art. 24) La tenuta materiale dei libri amministrativo-contabili relativi alla gestione dell'Associazione ed indicati nel precedente articolo, è affidata a soci competenti, oppure ad esperti esterni, sotto il controllo del Presidente e del Segreta-rio Generale, che firmano detti libri controllandone l'esattezza dei dati. Il Presidente conserva altresì i documenti giustificativi delle entrate e delle uscite da sottoporre, in sede di approvazione del conto consuntivo, al controllo del Consiglio Direttivo. I documenti giustificativi delle attività non aventi rilevanza fiscale dovranno essere conservati fin all'esame del Consiglio Direttivo, quelli invece aventi rilevanza fiscale, dovranno essere conservati per il tempo previsto dalle disposizioni di legge.

TITOLO VI - NORME GENERALI

Art. 25) Tutti gli incarichi nell'Associazione sono gratuiti. Compensi o rimborsi potranno essere corrisposti ai soci solo in caso di effettuazione di prestazioni e attività proprie dell'Associazione e con preventiva autorizzazione del Presidente.

Art. 26) Al Presidente, al Segretario Generale, ai membri del Consiglio Direttivo, oppure ai soci che collaborano continuativamente nell'attività lavorative dell'Associazione, spetta un compenso giornaliero per le prestazioni effettuate, comunque nei limiti stabiliti all'art.25. Il Consiglio Direttivo quantificherà le giornate da tenere in considerazione ai fini della corresponsione del compenso e l'importo dello stesso .

Art. 27) Nessun socio contrae rapporto di lavoro dipendente con l'Associazione e non potrà mai avanzare diritti o pretese in merito. Tutte le attività effettuate a favore dell'Associazione devono essere sempre preventivamente autorizzate dal Presidente. Attività autonomamente effettuate dai soci, non saranno né riconosciute né daranno diritti a rimborsi o compensi.

Art. 28) E' vietata la ripartizione degli utili di gestione anche in modo indiretto, ai sensi dell'art.5 lett. a D.Lgs.04.12.97 n. 460, le eventuali eccedenze di bilancio dovranno essere destinate all'acquisto di beni e servizi, utili al raggiungimento dei fini sociali, mediante reiscrizione dell'avanzo nel bilancio dell'esercizio successivo.

Art. 29) In caso l'Associazione aderisca ad enti culturali assistenziali e ricreativi riconosciuti a livello nazionale o internazionale, ne rispetterà lo statuto, le prescrizioni dei corrispondenti regolamenti e gli orientamenti delle assemblee nazionali e le disposizioni di massima.

Art. 30) L'Associazione è validamente costituita per anni dieci dalla data di inizio attività stabilita per il 01-02-1998. Il primo esercizio chiuderà al 31-12-1998.

Art. 31) Al termine della durata dell'Associazione ne è possibile la automatica ricostituzione per altri dieci anni con delibera dell'Assemblea dei soci. In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, legge 23.12.96 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 32) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato da almeno i ¾ dei soci: Qualora esistano pendenze amministrative, contabili o situazioni debitorie, il Presidente ha facoltà di veto sullo scioglimento, in quanto responsabile della gestione sociale, oppure sarà automaticamente autorizzato a vendere i beni sociali per coprire eventuali debiti; il veto rimarrà valido fino all'eliminazione delle pendenze. I soci che non intendessero accettare la proroga delle attività sociali dovuta al veto, saranno ritenuti dimissionari.

Art. 33) E' possibile per il Consiglio Direttivo deliberare la costituzione di organismi collegiali interni senza ricorre a modifiche statutarie, nonché predisporre un regolamento interno per meglio disciplinare la vita dell'Associazione.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e dall'eventuale regolamento interno, se verrà predisposto, si rinvia alle norme del Codice Civile e del D.Lgs. n. 460 del 04.12.1997.

Art. 34) I soci si impegnano scrupolosamente al rispetto del presente statuto e del regolamento interno, in caso contrario potranno essere espulsi per indegnità o denunciati alle autorità competenti , in caso di responsabilità di carattere fiscale, penale ed amministrativo.

TITOLO VII - NORMA TRANSITORIA

Art. 35) Il primo Consiglio Direttivo sarà composto da tutti i soci fondatori e resterà in carica quattro anni, come previsto dall'art. 18 del presente statuto.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'AQUILA, 10 Giugno 1998

ABRUZZO WORLD CLUB